La formazione per un apprendista si distingue in:
Formazione di base e trasversale, che obbligatoriamente deve essere fornita, da un’agenzia formativa accreditata ricorrendo al finanziamento pubblico (se disponibile) oppure a carico dell’azienda, come meglio specificato di seguito;
Formazione professionalizzante, esclusivamente di responsabilità aziendale.
- redazione del PIF (Piano Formativo Individuale) contestualmente all’assunzione;
- possibilità di revisione e aggiornamento del Piano Formativo Individuale;
- pianificazione degli interventi formativi secondo un calendario condiviso con azienda, tutor e apprendista;
- predisposizione dei registri formativi didattici;
- rilascio della certificazione delle competenze per la formazione svolta nel corso di ogni singola annualità.
L’inadempimento dell’obbligo di formazione comporta gravi sanzioni per il datore di lavoro:
- Annullamento e conversione del contratto di apprendistato in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Integrazione contributiva: L’inadempimento dell’obbligo formativo comporta che il datore di lavoro debba versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento finale che l’apprendista avrebbe raggiunto alla fine del periodo di formazione, maggiorata del 100%. In altri termini, il datore deve versare i contributi per l’apprendista come se questi fosse stato fin dall’origine inquadrato nel livello superiore (raggiungibile in realtà solo al termine dell’apprendistato). Affinché possa applicarsi tale sanzione è necessario che l’inadempimento abbia compromesso totalmente le finalità formative dell’apprendistato e che sia dovuto all’esclusiva responsabilità del datore di lavoro.
- Sanzione amministrativa: il piano formativo è, come accennato sopra, elemento essenziale del contratto di apprendistato; ne deriva che la sua mancanza o la sua non attuazione comportano anche una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro.
Il mancato ricevimento della formazione da parte dell’apprendista non è sempre imputabile al datore di lavoro. Infatti, se l’erogazione dell’attività formativa è demandata a una struttura esterna all’azienda, il datore di lavoro ha una responsabilità attenuata: egli non si assume l’obbligo di erogare la formazione ma solo di cooperare con gli uffici competenti e assicurare l’effettiva partecipazione degli apprendisti ai corsi di formazione. Di conseguenza le sanzioni sopra elencate non si applicano al datore di lavoro se la mancata formazione è dovuta a:
- inadempimento della struttura esterna (soggetto pubblico o accreditato) che non ha erogato i corsi di formazione;
- volontà dell’apprendista che non vi ha partecipato (in questo caso l’apprendista è passibile di sanzioni disciplinari).
Come già accennato, la formazione degli apprendisti viene suddivisa in:
- Formazione di base e trasversale, di competenza delle Regioni (e quindi delle Province) attraverso un’offerta formativa pubblica (finanziata), sulla base delle risorse disponibili, oppure a carico dell’azienda che dovrà rivolgersi ad agenzie formative accreditate, nel caso non voglia avvalersi del servizio pubblico oppure in mancanza di disponibilità di tale servizio pubblico. Infatti, le modalità di erogazione dell’offerta formativa pubblica sono stabilite in relazione alle risorse economiche disponibili e al numero degli apprendisti, sulla base del catalogo regionale (articolato su base territoriale) di attività formative. Per “formazione di base e trasversale” si intende quella finalizzata all’acquisizione delle competenze basilari che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Essa deve quindi fornire gli strumenti-base per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi. La formazione di base e trasversale ha una durata di 120 ore in tre anni, e deve rispettare i seguenti criteri:
a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;
b) realizzazione mediante una specifica progettazione;
c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti.
La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e sono determinati ai sensi del comma 2, art. 51 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i., per l’intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:
- 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
- 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.
Nel caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a tre anni il numero di ore di formazione che costituiranno l’offerta formativa pubblica integrativa è riproporzionata rispetto al numero di mesi di contratto previsti.
Le imprese possono scegliere di realizzare la formazione per le competenze di base e trasversali senza avvalersi dell’offerta formativa pubblica, come sopra accennato, pur rispettando i criteri sopra citati, nel rispetto delle seguenti caratteristiche organizzative:
- svolta intenzionalmente e organizzata secondo i contenuti previsti dal PFI (piano formativo individuale);
- attuata mediante una specifica programmazione;
- monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
- registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;
- garantita dalla figura professionale del tutore o referente aziendale e, in generale, da risorse umane con adeguate capacità e competenze;
- realizzata da una agenzia formativa accreditata e impartita da formatori, interni o esterni all’impresa;
- progettata anche attraverso il supporto dell’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze;
- svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, tuttavia, è incentrata, per tutti gli apprendisti, prioritariamente sulle seguenti tematiche:
a) sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti;
b) organizzazione e qualità aziendale;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) competenze digitali;
e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
f) pari opportunità.
La formazione potrà altresì riguardare le seguenti tematiche:
g) competenze sociali e civiche;
h) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
i) elementi di base della professione/mestiere.
2. La formazione professionalizzante, di responsabilità dell’impresa (anche economicamente). Deve essere erogata nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa in azienda (on the job), e può essere erogata da soggetti con documentate capacità e con esperienza professionale idonea. Tale formazione viene realizzata sulla base di quanto indicato nel PFI (piano formativo individuale), che identifica gli obiettivi che devono essere conseguiti al termine dell’apprendistato.
- I docenti possono essere anche i tutor aziendali, ma tale formazione deve essere erogata in maniera formale (in ambiente idoneo e secondo un calendario predefinito) e deve essere documentata dal datore di lavoro tramite il registro formativo da conservare in azienda a prova dell’avvenuta formazione.
- La registrazione della formazione realizzata dovrà avvenire entro la conclusione di ciascuna annualità di apprendistato (o entro la conclusione del percorso di apprendistato in caso di percorsi inferiori all’anno). Il processo di messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze di apprendimento e la successiva registrazione sul registro formativo delle competenze acquisite potrà avvenire a partire dagli ultimi sei mesi del periodo di formazione del contratto di apprendistato.
- Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attribuisce la qualificazione contrattuale prevista e attesta le competenze professionali acquisite dall’apprendista con riferimento al PFI.